REGIME IMPRESA EROGANTE

 

IRES

Le spese sostenute dal dipendente (o dal collaboratore coordinato e continuativo o tirocinante) in trasferta[1] sono componenti negative di reddito deducibili (rimborsi analitici) se rispettano le seguenti regole:

  1. Rimborsi analitici per vitto e alloggio: 2 casi
    1. Sostenute all’interno del comune ove l’imprenditore ha la sede dei propri affari: Deducibili integralmente per l’azienda, ma attenzione perché costituiscono reddito per il percettore.
    2. Sostenute fuori dal comune: Deducibili ai sensi art. 95 c.3 TUIR nella misura giornaliera massima di 180,76 euro (se in Italia) o 258,23 (se all’estero). Se l’alloggio è fornito gratuitamente, ai fini del computo di predetto limite si deve tener conto del costo sostenuto dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali limiti non riguardano i rimborsi forfettari e misti che sono pertanto integralmente deducibili (circolare 188/E 1998 AE).
  2. Rimborsi dei biglietti di viaggio: Sono integralmente deducibili (purché documentati)
  3. Rimborsi chilometrici: Derivanti da utilizzo auto appartenente al dipendente o noleggiata (al fine del riconoscimento di questa spesa non è necessario che la società abbia rilasciato autorizzazione[2] al percipiente, di utilizzare l’auto in questione). Sono deducibili nei limiti del costo di percorrenza di automezzi con cilindrata non superiore ai 17 cavalli fiscali se benzina o 20 cavalli fiscali se diesel (in caso di autovettura con maggiori cavalli fiscali il rimborso deducibile è pari a quello calcolato utilizzando un’autovettura rientrante nei suddetti limiti). Tale disposizione non è applicabile per i veicoli di proprietà dell’impresa.
  4. Altre spese anche non documentate: Deducibili nel limite di 15,49

Nel caso invece di erogazione di rimborsi forfettari, la deducibilità è piena stante comunque il fatto che il percipiente pagherà in caso percepisca sopra un certo importo.

 

IRAP

  1. Sono deducibili: Le somme erogate a dipendenti, collaboratori e dipendenti a titolo di rimborso analitico di spese sostenute per il compimento delle mansioni lavorative. Sono deducibili ad esempio il rimborso della spesa sostenuta dal dipendente per l’acquisto di tute di lavoro e le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale purché entro i limiti previsti per le imposte sui redditi
  2. Sono indeducibili: le indennità di trasferta e le c.d. indennità chilometriche in quanto assimilabili a costo del personale (Circ. Min. 148/E 2000) 2210

 

IVA

Le somme dovute a titolo di rimborso sono escluse dalla base imponibile (se corrisposti a soggetti IVA) purché vi siano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. Le anticipazioni devono essere fatte in nome e per conto del soggetto a cui si chiede il rimborso delle stesse. Chi anticipa le spese deve quindi agire in norme della società (Ris. Min 59/E 1996).
  2. Le citate anticipazioni devono essere regolarmente documentate. Ne deriva che i rimborsi forfettari saranno sempre soggetti a IVA se corrisposti a soggetti IVA.

 

REGIME PERCEPIENTE

 

Trasferta nel Territorio comunale

Disciplinate dall’Art.51 c.5 TUIR. Per queste è prevista la tassazione piena in capo al percipiente, a prescindere dall’ampiezza del territorio comunale (Ris. Min. 232E del 2002)

 

Trasferta fuori dal Territorio comunale

Anch’esse disciplinate dall’art. 51 c.5 TUIR.  Sono infatti previsti 3 regimi fiscali a seconda delle modalità di corresponsione utilizzate.

In ogni caso la scelta fra i 3 differenti sistemi va fatta con riferimento all’intera trasferta, non è infatti consentito utilizzare sistemi diversi per le singole giornate comprese nella stessa trasferta (Circ. Min. 326/E 1997). Se ciò avviene restano applicabili solo le disposizioni di un sistema (a scelta del datore di lavoro), mentre è necessario tassare le somme erogate in base all’altro.

MODALITA’

 

REGIME
a) Sola indennità forfettaria di trasferta              

(c.d. Rimborso forfettario)

 

Imponibile solo la parte eccedente 46,48 euro al giorno (trasferte nel territorio nazionale) e euro (77,47 giornaliere all’estero).

Se alloggio o vitto sono forniti gratuitamente l’indennità esente è ridotta di 1/3. Se sono forniti gratuitamente sia vitto che alloggio l’indennità esente si riduce di 2/3.

 

b) Rimborso a Piè di lista

(c.d. Rimborso analitico)

 

Il rimborso delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio non è imponibile purché vi sia idonea documentazione (salvo franchigia, vedi quanto scritto in “documentazione dei rimborsi”) e salvo che si tratti di trasferte fuori dal territorio comunale.

Se il dipendente usa la propria auto il rimborso delle spese di viaggio può essere quantificato mediante indennità chilometriche (tariffe ACI). A tal fine è necessario che in sede di liquidazione l’ammontare dell’indennità chilometrica sia determinato avuto riguardo a: Percorrenza, Tipo di Automezzo,  Costo chilometrico[3].

Il rimborso chilometrico, parimenti alle spese di vitto e alloggio non presenta mai natura retributiva, ma semplicemente compensativa; di conseguenza non si avrà mai tassazione in capo al lavoratore (se nei limiti ACI).

 

c) Indennità di trasf. e Rimborso a Piè di Lista

(c.d. Rimborso Misto)

 

Se il datore di lavoro eroga l’indennità forfettaria di trasferta, in aggiunta al rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio o di entrambe, si rientra nell’ipotesi di cui alla lettera a),  con riferimento al caso in cui vitto e/o alloggio sono forniti gratuitamente, pertanto il limite di esenzione dell’indennità di trasferta è ridotto di 1/3 o 2/3.

Per le spese di trasferta l’esenzione rimane anche se il rimborso avviene in aggiunta ad indennità di trasferta.

Ogni altro eventuale rimborso è assoggettato interamente a tassazione.

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DEI RIMBORSI (Art. 3 dpr 696/96)

Si è già detto che in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative a  relative a:

  • Vitto e Alloggio
  • Viaggio e Trasporto

 

Va aggiunto che, per le altre spese anche non documentate (es. mance, spese telefoniche, parcheggi, deposito bagagli, ecc..) eventualmente sostenute dal dipendente, esiste una franchigia di non tassabilità fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 (che diventano 25,82 per le trasferte all’estero).

 

A ta fine occorre che le spese siano analiticamente attestate dal dipendente stesso.

Per quanto riguarda invece le spese documentate sono validi, alternativamente i seguenti documenti:

  • Fattura
  • Ricevuta fiscale
  • Scontrino integrato con codice fiscale del dipendente
  • Nota spese riepilogativa intestata al dipendente con allegate le ricevute e gli scontrini anche non integrati, nonché biglietti di trasporto di autobus, metropolitana, ecc…

 

IN CONCLUSIONE

  IN CAPO AL PERCIPIENTE IN CAPO ALLA SOC. EROGANTE (IRES) IN CAPO ALLA SOC. EROGANTE (IRAP)
RIMBORSI ANALITICI Non costituiscono mai reddito, a prescindere dall’ammontare corrisposto. Unica eccezione vale con riferimento alle spese non documentate, le quali sono esenti nel limite della franchigia giornaliera. Deducibili nei limiti stabiliti Deducibili nei limiti stabiliti, eccezion fatta che per il rimborso chilometrico che è assimilato alle spese del personale.
RIMBORSI FORFETTARI Imponibili in capo al percipiente solo se superiori  all’importo esente giornaliero previsto. Deducibili senza limiti Assimilabili alle spese personale, non deducibili

 

[1] Per trasferta si intende la permanenza temporanea in un luogo diverso da quello di svolgimento dell’attività Cass. Sent. 19 ottobre 1983 n.6144.

[2] Ai fini fiscali non è indispensabile che la società provveda al rilascio di un’espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio, così come disposto dalla circ. 326/E 1997 (applicabile per analogia) . Quindi la necessaria autorizzazione alla trasferta non si sostanzia in un necessario atto scritto (autorizzazione verbale).

[3] Le tabelle ACI utilizzano 6 differenti costi chilometrici e il costo è rivisto periodicamente. E’ importante notare che il chilometraggio annuale da considerare per il rimborso è quello complessivo annuale, sia per uso privato che aziendale

 

Dott. Francesco Galassi

DOTTORE COMMERCIALISTA & REVISORE LEGALE Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa n. 824 sez. A. Si occupa principalmente di Consulenza Bancaria, Contabile e Fiscale, Valutazione Aziendale, Analisi Strategica e Gestione Crisi.

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