Con l’ordinanza n. 29863 del 13 dicembre scorso la Cassazione ha affermato che: “se la struttura organizzativa di supporto è riferibile o meno ad altrui responsabilità e interesse, … , l’attore non deve l’IRAP”.

È stato accolto con rinvio il ricorso del contribuente, in quanto le motivazioni dei giudici di primo e secondo grado, che avevano sostenuto l’Amministrazione finanziaria, sono state definite “insufficienti e incongrue”. I giudici della Commissione tributaria regionale non hanno infatti dato prova se il soggetto, negli anni oggetto del provvedimento, fosse o meno responsabile dell’organizzazione.

In questo scenario allora possiamo affermare che, affinché esista un’attività autonoma organizzata, sono necessari due presupposti:

  1. che il responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali sufficienti, dunque superiori al minimo, indispensabili per l’esercizio dell’attività. Oppure che impieghi, in modo continuativo, lavoro altrui.
  2. che il responsabile dell’organizzazione non sia in strutture organizzative dicibili ad altrui responsabilità.

Con l’ordinanza, inoltre, si è messo in evidenza che, per essere sottoposti al tributo IRAP, non sono importanti i compensi corrisposti a terzi per attività estranee a quelle oggetto dell’arte o della professione, così come è irrilevante l’entità dei compensi percepiti dal contribuente.

Si ricorda che sono stati definiti secondo la Cassazione irrilevanti, nel corso degli anni, anche:

  • il possesso di un portafoglio clienti proprio (Cass. 6371/2009)
  • la capacità di ottenere credito (Cass. 6467/2010)
  • l’età e la specializzazione avanzata (Cass. 19515/2009)
  • l’insostituibilità del contributo del titolare per ragioni giuridiche (Cass. 6471/2010).

 

Pisa, 15 dicembre 2017

Dott. Giuliano Depresbiteris

Dott. Giuliano Depresbiteris
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