Il 27 dicembre, i titolari di partita IVA che svolgono attività IVA, si ritroveranno a dover versare l’acconto sul quarto trimestre (nel caso di contabilità trimestrale) o sul mese di dicembre (nel caso di contabilità mensile).

L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:

  • storico
  • previsionale
  • analitico

 

Qual è la differenza tra i 3 metodi?

 

  1. Sulla base del “metodo storico”, l’acconto iva viene determinato nella misura pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. Pertanto:
  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
  1. Sulla base del “metodo previsionale” l’acconto è invece determinato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare in sede di dichiarazione annuale Iva (se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari), per il mese di dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o per il quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali “speciali”).
  2. Con il “metodo analitico” infine, l’acconto IVA viene determinato nella misura del 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali); operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali); operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Dott. Francesco Galassi

DOTTORE COMMERCIALISTA & REVISORE LEGALE Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa n. 824 sez. A. Si occupa principalmente di Consulenza Bancaria, Contabile e Fiscale, Valutazione Aziendale, Analisi Strategica e Gestione Crisi.

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